PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il recupero e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico, archeologico e monumentale dei piccoli comuni del subappennino Dauno costituiscono obiettivo di preminente interesse nazionale per il cui perseguimento si applicano le disposizioni della presente legge.
      2. Le finalità di cui al comma 1 si realizzano attraverso i seguenti interventi:

          a) ristrutturazione degli immobili di proprietà comunale;

          b) conservazione e restauro di beni culturali, di proprietà dello Stato o di privati, dati in pubblica gestione, legati alla storia della città, ovunque conservati, nonché loro valorizzazione a fini turistico-culturali;

          c) rifacimento e restauro di piazze, strade e vicoli interni al centro storico;

          d) dotazione di attrezzature connesse all'ampliamento e alla valorizzazione dei musei cittadini;

          e) realizzazione di studi, di ricerche, di attività didattiche e di promozione culturale;

          f) conservazione e valorizzazione delle testimonianze archeologiche.

Art. 2.

      1. Gli interventi di cui all'articolo 1 si riferiscono a tutti i piccoli comuni del subappennino Dauno.

Art. 3.

      1. I soggetti che concorrono all'attuazione delle finalità di cui all'articolo 1 sono la regione Puglia, i piccoli comuni del subappennino Dauno, nonché gli enti pubblici e privati indicati dai comuni medesimi.

 

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      2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti di cui al comma 1 stipulano un'intesa volta ad individuare le azioni, gli interventi e le opere necessarie al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 nonché a fissare le modalità di partecipazione degli enti deputati al perseguimento delle finalità stesse.
      3. L'intesa di cui al comma 2 è definita sulla base delle disponibilità finanziarie stabilite dalla presente legge, nonché delle ulteriori risorse disponibili nei bilanci delle amministrazioni dello Stato, della regione Puglia e di altri enti pubblici e privati. L'intesa di cui al comma 2 definisce altresì le modalità di coordinamento degli interventi.
      4. Gli interventi di cui all'articolo 1 sono sottoposti alla sorveglianza del Ministero per i beni e le attività culturali, tramite le sovrintendenze competenti per materia e per territorio.

Art. 4.

      1. Alle esigenze finanziarie connesse agli interventi di cui all'articolo 1 si provvede mediante un contributo statale straordinario da erogare ai soggetti di cui all'articolo 3 per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.
      2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.